La Conferenza Stato-Regioni ha finalmente siglato l’intesa per il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Accordo, atteso da anni, ha il primo grande pregio di aver disciplinato in maniera sistematica ed organica, integrandone in alcuni casi i contenuti, i precedenti accordi sanciti in materia.
Di seguito analizziamo i profili dell’Accordo di maggiore interesse.
IL DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO FORMATORE E DOCENTE
L’Accordo individua ed elenca i soggetti formatori di tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, distinguendoli tra:
- soggetti “istituzionali”: regioni e province autonome, Università, INAIL, INL, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ordini e Collegi professionali;
- soggetti “accreditati”: Enti di formazione accreditati presso le regioni, che abbiano maturato una esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza opportunamente documentata;
- “altri soggetti”: Organismi paritetici, Associazioni sindacali, Fondi interprofessionali;
- datori di lavoro.
Con riferimento ai datori di lavoro, l’Accordo stabilisce che gli stessi possano essere qualificati come soggetti formatori nell’ipotesi in cui organizzino direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo stesso.
I datori di lavoro potranno altresì assumere il ruolo di docente ma esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti e solo qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, anche in assenza dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
QUALITÀ ED EFFICACIA COME OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Il nuovo Accordo mira a garantire l’erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che si rivelino efficaci e che incidano concretamente sulla quotidianità delle attività svolte dai lavoratori.
Per tale ragione il testo fornisce stringenti indicazioni metodologiche per la progettazione, l’erogazione ed il monitoraggio dei corsi di formazione ed aggiornamento.
PROGETTAZIONE: deve costituire la risposta alle esigenze emerse da un’analisi dei fabbisogni formativi e del contesto aziendale, che comprende anche la valutazione dei rischi effettuata, nell’ambito del quale il corso viene erogato.
EROGAZIONE: deve tradursi in un concreto compimento dell’efficacia formativa. Devono essere rilevate eventuali criticità nella gestione delle attività didattiche, con particolare attenzione ai corsi erogati in modalità videoconferenza o e-learning: a tal proposito è prevista l’introduzione della figura del tutor d’aula (obbligatoria per i corsi erogati a distanza e consigliata per i corsi in presenza).
Le modalità di erogazione dei corsi rimangono quelle sinora previste dai precedenti accordi:
- formazione in presenza fisica (in aula);
- formazione in videoconferenza sincrona, equiparata alla formazione in presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica;
- formazione e-learning (formazione online asincrona);
- modalità mista, che prevede l’alternarsi di momenti di formazione a distanza con momenti di formazione in presenza fisica.
Per ciascun percorso formativo sono stabilite le modalità di erogazione ammesse.
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: è necessario accertare l’acquisizione o il rafforzamento da parte dei discenti di conoscenze, abilità e competenze.
L’Accordo prevede che le verifiche possano essere effettuate in ingresso, in itinere ed alla conclusione del corso ma, ad ogni modo, alla valutazione complessiva concorrono solo le verifiche intermedie, ove previste, e quella finale, che diviene obbligatoria per tutti i corsi di formazione ed aggiornamento.
La novità assoluta dell’Accordo è però rappresentata dall’introduzione della verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: il datore di lavoro è chiamato a verificare, ad una certa distanza di tempo dal termine del corso, l’effettiva interiorizzazione da parte del discente dei concetti appresi durante il corso seguito, nonché l’acquisizione delle necessarie competenze rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda.
L’Accordo prevede che per effettuare tale verifica il datore di lavoro, eventualmente anche con l’ausilio del R.S.P.P., possa utilizzare strumenti quali:
- un’analisi infortunistica aziendale, che comprenda anche i near miss;
- questionari da somministrare al personale;
- check list di valutazione da compilare a seguito dell’osservazione (verosimilmente attraverso i preposti) dei comportamenti tenuti dai lavoratori nel corso dello svolgimento della propria mansione, per verificare l’adozione di comportamenti sicuri.
I SINGOLI PERCORSI DI FORMAZIONE
L’Accordo disciplina i percorsi di formazione per le principali figure del sistema della prevenzione aziendale. Di seguito si forniscono i dettagli più rilevanti per ciascuno di essi e si anticipano sin da subito le novità più importanti:
- è previsto il percorso formativo per datori di lavoro;
- è previsto il percorso formativo per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- la frequenza del corso di aggiornamento per preposti diviene biennale;
- nei percorsi di formazione per datori di lavoro e dirigenti è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili;
- viene ampliato l’elenco delle attrezzature per le quali cui si rende necessaria l’erogazione di un corso teorico – pratico per l’utilizzo: vengono aggiunti corsi per carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e carri raccoglifrutta.
CORSO PER DATORE DI LAVORO
Durata minima del corso di formazione: 16 ore.
Previsione di due moduli di base e di un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di ulteriori 6 ore destinato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.
Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore.
Modalità di erogazione: in presenza fisica, in videoconferenza e in modalità e-learning.
CORSO PER DATORE DI LAVORO – R.S.P.P.
Durata del corso: si passa da una durata parametrata ai livelli di rischio ad una durata fissa di 8 ore.
Previsione di un modulo comune e di moduli tecnici – integrativi specifici per alcune attività.
Modalità di erogazione del corso: presenza fisica e videoconferenza (e-learning consentito solo per aggiornamento).
Durata del corso di aggiornamento (quinquennale): si passa da una durata parametrata ai livelli di rischio ad una durata fissa di 8 ore.
Obbligo preventiva frequenza del corso da datore di lavoro.
Fatta salva la formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Accordo Stato – Regioni 2011 con riferimento alla quale sono riconosciuti crediti come riportato nella tabella di cui alle pag. 115 del nuovo Accordo.
CORSO PER PREPOSTO
Durata minima del corso di formazione aumentata a 12 ore.
Per accedere al corso è necessario aver frequentato i corsi di formazione generale e specifica per lavoratori.
Aggiornamento biennale con durata minima di 6 ore (novità anticipata dalla modifica dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008).
La formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Accordo Stato – Regioni 2011 è riconosciuta ma l’aggiornamento si rende obbligatorio entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo in esame se il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
Modalità di erogazione: esclusivamente in presenza fisica ed in videoconferenza sincrona.
CORSO PER DIRIGENTE
Durata minima del corso di formazione ridotta a 12 ore.
Previsione, oltre ai moduli di base, di un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore indirizzato ai dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.
Riconosciuta la formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Accordo Stato – Regioni 2011.
CORSO PER LAVORATORI
Durata minima del corso di formazione generale rimasta invariata (4 ore, credito permanente).
Durata minima del corso di formazione specifica è rimasta invariata (4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto).
Tra gli argomenti è stato inserito quello costituito dai “rischi da fattori psicosociali”.
Modalità di erogazione previste: presenza fisica, videoconferenza ed e-learning (tale ultima modalità è esclusa per il rischio medio e il rischio alto).
I progetti di formazione dovrebbero essere indirizzati a gruppi omogenei di lavoratori, ovvero a lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.
Riconosciuta la formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Accordo Stato – Regioni 2011.
CORSO PER R.S.P.P. – A.S.P.P.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli (A, B, C). Il modulo C deve essere frequentato solo dai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Riconosciuta la formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Accordo Stato – Regioni del 2016.
CORSO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (All. XIV d.lgs. n. 81/2008)
Durata minima del corso rimasta invariata a 120 ore.
Sono stati ampliati i contenuti dei moduli del corso.
Riconosciuta la formazione pregressa effettuata in vigenza dell’Allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 come modificato dall’Accordo Stato – Regioni del 2016.
CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Durata minima del corso di formazione: 12 ore.
Previsto un modulo giuridico – tecnico di 4 ore più una parte pratica di 8 ore.
Modalità di erogazione: solo in presenza.
Verifica finale di apprendimento del corso di formazione costituita da test e prove pratiche.
Durata minima corso di aggiornamento: 4 ore per la parte pratica con verifica finale costituita da prova pratica e colloquio.
Il corso di formazione deve essere frequentato e concluso entro e non oltre i 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
CORSI PER ATTREZZATURE
Previsione dei corsi di formazione teorico – pratici per addetti all’utilizzo di carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e carri raccoglifrutta.
Modalità di erogazione: solo in presenza.
Durata minima corso di aggiornamento: 4 ore per la parte pratica con verifica finale costituita da prova pratica e colloquio.
I corsi di formazione per addetti all’utilizzo di carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e carri raccoglifrutta devono essere frequentati e conclusi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
I corsi di formazione relativi alle citate attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo e i cui contenuti siano conformi al suddetto Accordo, sono riconosciuti.
CONCLUSIONI
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un importante passo avanti verso un sistema di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro più coerente, strutturato e rispondente alle reali esigenze di sicurezza di aziende e lavoratori.
Siamo dinanzi ad una nuova opportunità da cogliere per far sì che l’attività di formazione progettata ed erogata sulla base delle esigenze dei singoli contesti aziendali diventi realmente il primo strumento di prevenzione sui luoghi di lavoro.
L’obiettivo dichiarato è quello di garantire percorsi formativi efficaci, in grado di tradursi in comportamenti sicuri e consapevoli nei contesti operativi quotidiani, al fine di promuovere una cultura della sicurezza concreta, diffusa e consapevole.
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