Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definito dall’art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 (di seguito anche “Testo Unico”) quale “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, ovvero quale figura per mezzo della quale il legislatore ha inteso favorire una maggiore partecipazione ed un maggior coinvolgimento attivo dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale.
In realtà il citato testo normativo individua tre differenti figure di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto (RLST);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSPP).
Ad essi sono egualmente attribuite le funzioni di carattere consultivo previste dall’art. 50 del Testo Unico, nonché i numerosi diritti elencati nel medesimo articolo, necessari e funzionali allo svolgimento del ruolo riservato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tra questi spiccano i diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione ed al controllo, vitali per la realizzazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori alla valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui essi operano.
Tra le competenze elencate dall’articolo normativo appena citato si evidenziano per importanza:
- la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- la consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in azienda;
- la promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- la funzione di avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
A carico dei rappresentanti dei lavoratori non è invece previsto alcun obbligo giuridico e/o potere impeditivo e tale mancata attribuzione implica l’impossibilità di configurare in capo a tali figure una posizione di garanzia idonea a fondare una responsabilità di carattere civile o penale in materia di prevenzione.
Tale circostanza non deve, tuttavia, essere interpretata quale sinonimo di non rilevanza di tale figura, tanto che il datore di lavoro è obbligato ad informare i lavoratori del diritto loro attribuito di eleggere/designare un proprio rappresentante. Per tale ragione si consiglia vivamente ai datori di lavoro delle aziende di produrre apposita informativa da distribuire o rendere nota ai lavoratori, sì da adempiere tale onere e, soprattutto, rendere edotti i lavoratori della facoltà di individuare un proprio rappresentante con riferimento all’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Tornando alla classificazione sopra individuata, il tratto distintivo delle tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori deve essere individuato con riferimento agli ambiti di competenza nonché alle modalità di elezione di ciascuna, di seguito esaminate.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS)
Il D.lgs. n. 81/2008 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In particolare, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Diversamente, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e, solo in assenza di quest’ultime, viene eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero dei RLS è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che il Testo Unico prevede un numero minimo di RLS da eleggere in funzione del numero totale di lavoratori impiegati e, nello specifico:
- 1 RLS in aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 RLS in aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 RLS in tutte le altre aziende/unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Al contratto collettivo è affidata altresì la definizione delle modalità di designazione o elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’esercizio della funzione.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, tramite apposita sezione del portale telematico, il nominativo del RLS eletto o designato entro la data prefissata che, quest’anno e negli anni scorsi, è stata individuata nel 31 marzo.
L’incombenza è parimenti prevista in caso di variazione del nominativo in presenza di nuova elezione o designazione, sempre nel termine reso noto.
Può accadere, tuttavia, che i lavoratori non provvedano alla elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tal proposito occorre chiarire, come puntualizzato anche dalla circolare n. 43 del 2009 dell’INAIL, che le operazioni di elezione o designazione dei RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una mera facoltà dei lavoratori, che gli stessi potrebbero decidere di non esercitare.
Al contrario, una qualsiasi forma di ingerenza in tal senso da parte del datore di lavoro costituirebbe una violazione delle libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/1970.
In caso di mancata elezione o designazione del RLS, dunque, l’unico obbligo che incombe sul datore di lavoro è costituito dalla comunicazione all’INAIL di tale circostanza, sempre per mezzo dell’apposita sezione del portale informatico a tal fine predisposta.
Ad ogni modo, il Testo Unico prevede una soluzione alla mancata elezione/designazione del RLS, essendo sempre possibile avvalersi del RLS territoriale.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
In assenza di RLS, dunque, il datore di lavoro dovrà attivarsi presso l’organismo paritetico competente per farsi rilasciare il nominativo di un RLST, come previsto dall’art. 48, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, oltre a conservare documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta impossibilità di eleggere un RLS all’interno dell’azienda.
Nel caso in cui non risulti individuato un RLST, l’art. 52 del Testo Unico prevede che l’azienda partecipi ad un fondo di sostegno costituito presso l’INAIL che, tra le varie finalità, prevede anche il sostegno ed il finanziamento alle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali che, tuttavia, ad oggi risulta non ancora attivo.
Come già detto, al RLST sono riservate le medesime attribuzioni che il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il RLS, con la sola rilevante particolarità che il RLST svolge la propria funzione in relazione a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio, o nel medesimo comparto, nell’ambito delle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
In ragione di tale peculiarità, il Testo Unico sulla sicurezza assicura a tale figura una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Anche la determinazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione di tale figura sono riservati alla contrattazione collettiva.
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in mancanza di essi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le citate associazioni.
Diversamente da quanto previsto con riferimento al RLS, ad oggi il datore di lavoro non deve provvedere alla comunicazione del nominativo del RLST (circolari INAIL n. 26/2009 e n. 43/2009).
Per quanto concerne, infatti, le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST, le stesse devono ancora essere rese note dall’INAIL sulla base delle disposizioni che il Ministero del lavoro provvederà a formulare.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO (RLSPP)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è la figura che il Testo Unico prevede in rappresentanza dei lavoratori nei contesti caratterizzati dalla presenza contemporanea di più aziende o cantieri e, precisamente:
- nei porti, come individuati dall’art. 49 del D.lgs. n. 81/2008;
- nei centri intermodali di trasporto;
- negli impianti siderurgici;
- nei cantieri con almeno 30.000 uomini – giorno;
- nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Così come previsto per il RLS, il RLSPP è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
CONCLUSIONI
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza gioca un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Oltre a fungere da anello di congiunzione tra lavoratori e azienda, lo stesso rappresenta una figura chiave nel processo di individuazione e prevenzione dei rischi.
Un RLS ben formato e coinvolto contribuisce, dunque, significativamente alla creazione di una cultura della sicurezza condivisa.
Investire nella formazione e nel supporto di questa figura significa quindi investire nella protezione del capitale umano, un valore imprescindibile per ogni impresa.