Il mondo degli enti sportivi professionistici e dilettantistici è stato di recente oggetto della riforma intervenuta con il D.lgs. n. 36/2021, come corretto e integrato dal D.lgs. 162/2022 e dal D.lgs. n. 120/2023, entrata in vigore dal 1° luglio 2023.
La riforma ha senza dubbio il merito di aver disposto in maniera organica e sistematica l’intera disciplina del lavoro sportivo anche sotto il profilo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal riguardo, stante il dichiarato obiettivo perseguito dal legislatore di “proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive”, l’art. 33 del decreto stabilisce che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non disciplinato espressamente dallo stesso, ai lavoratori sportivi si applichino le disposizioni vigenti.
LA DEFINIZIONE DI “LAVORATORE SPORTIVO”
Occorre, dunque, in primis chiarire quali siano i presupposti in presenza dei quali un lavoratore possa essere considerato “lavoratore sportivo”. Facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 25 del citato decreto è tale:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse mansioni di carattere amministrativo-gestionale).
Non è invece classificato come lavoratore sportivo il soggetto che, abilitato all’esercizio di una professione al di fuori del settore sportivo ed iscritto in albi o elenchi professionali specifici, esercita la stessa professione anche in ambito sportivo.
A rilevare, dunque, nell’individuazione della figura del lavoratore sportivo, è l’elemento della retribuzione.
Da tale assunto discendono due significative considerazioni.
La prima attiene all’esame della tipologia contrattuale applicata nei singoli casi di specie nell’ottica dell’attribuzione dello status di lavoratore sportivo.
Lo stesso decreto prevede, infatti, che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto tanto di rapporto di lavoro subordinato quanto di rapporto di lavoro autonomo: è la stessa fonte normativa a fornire i parametri per l’individuazione dei requisiti in presenza dei quali sussiste, tra l’atleta ed il committente, un rapporto di lavoro autonomo tanto nei settori professionistici (art. 27), quanto nell’area del dilettantismo (art. 28).
La seconda, attiene, invece, alla peculiare categoria dei volontari.
Preso atto che tali vengono definiti, dall’art. 29 del decreto esaminato, coloro che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere o sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”, appare chiaro che le prestazioni sportive rese da tali soggetti devono ritenersi incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I lavoratori sportivi, dunque, così come definiti, sono a tutti gli effetti lavoratori ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI “LAVORATORI SPORTIVI”
A tal proposito, il rinvio contenuto nel decreto alla disciplina generale vigente in materia appare di fondamentale importanza, tenuto conto del fatto che allo stato attuale non vi è una normativa speciale dettata per il campo della salute e sicurezza del lavoro sportivo.
L’applicazione del D.lgs. n. 81/2008, dalla quale discendono specifici obblighi in capo alle figure incardinate nell’organigramma della sicurezza, impone dunque di procedere con la valutazione dei rischi propri dell’attività svolta dal lavoratore sportivo, con la somministrazione dei necessari corsi di formazione, nonché con l’attività di sorveglianza sanitaria in favore del lavoratore medesimo, tenendo chiaramente in debito conto le peculiarità della prestazione resa.
Proprio con riferimento all’attività di sorveglianza sanitaria che si rende obbligatoria, occorre chiarire che il D.lgs. n. 36/2021 non sovrappone quest’ultima ai controlli sanitari cui i lavoratori sportivi devono essere sottoposti (che devono essere effettuati dal medico sportivo e la cui disciplina non è ancora stata dettagliata) ma, piuttosto, crea un canale di comunicazione tra queste due forme di controllo.
La volontà del legislatore di tenere distinte ma al contempo connesse le due forme di accertamento si evince dalla lettura dell’art. 33 del decreto, il quale prevede espressamente che il medico competente, nell’esprimere il giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore è tenuto ad utilizzare la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
D’altronde non potrebbe essere diversamente: i controlli sanitari devono essere necessariamente stringenti nell’ottica della partecipazione degli atleti a competizioni e ad attività sportive e, pertanto, vedono sovrapporsi il piano dell’idoneità agonistica, di competenza del medico sportivo, ed il piano dell’idoneità alla mansione, riservata al medico compente.
Lo stesso articolo del decreto appena richiamato pone in rilievo l’attività di sorveglianza sanitaria, unitamente a quella di formazione, anche sotto altro e differente profilo. All’ultimo periodo del primo comma dell’art. 33 del decreto si legge, infatti, “ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Un’interpretazione letterale della disposizione, formulata in maniera del tutto generica, suggerirebbe l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, a tutti i lavoratori sportivi che percepiscano un compenso inferiore ai 5.000 euro, compresi quelli legati al committente da un rapporto di lavoro subordinato.
Un tale assetto, tuttavia, porrebbe seri problemi di costituzionalità della disposizione normativa poiché precluderebbe l’applicazione ai soli lavoratori sportivi delle maggiori tutele riservate dal D.lgs. 81/2008 alla categoria dei lavoratori subordinati.
A tale constatazione si aggiunga che il discrimine sarebbe costituito dalla mera soglia economica della retribuzione percepita dal lavoratore e che i soggetti destinatari dell’applicazione dell’art. 21 del D.lgs. n. 81/2008 sono i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del Codice civile ed i lavoratori autonomi.
CONCLUSIONI
A termine di questa breve disamina, a valle delle riflessioni in essa contenute, si ritiene di dover riconoscere il pregio del D.lgs. n. 36/2021: l’aver espressamente esteso al campo del lavoro sportivo l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tuttavia, l’operato del legislatore non può essere esente da un’osservazione critica.
La scelta di non dettare una disciplina specifica per il settore del lavoro sportivo, operando un generico ed a tratti acritico rinvio alla disciplina generale dettata in materia di sicurezza, mostra i propri limiti.
La peculiarità della tipologia e delle modalità di svolgimento della prestazione ad opera del lavoratore sportivo suggerisce certamente l’emanazione di una normativa ad hoc, che riservi attenzione ad un mondo del tutto avulso rispetto a quello aziendale e di impresa strettamente inteso, e sul quale l’attuale normativa sembra essere cucita addosso, e che riduca i margini di discrezionalità nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni in un settore, come quello della sicurezza, tanto importante quanto delicato.