Il laser è ormai una tecnologia comune in molti centri estetici, soprattutto nei trattamenti di epilazione. Proprio perché è diventato uno strumento di lavoro abituale, può essere facile considerarlo alla stregua di qualsiasi altra apparecchiatura presente nel centro: si acquista un prodotto conforme, si seguono le istruzioni del produttore e lo si utilizza.
In realtà, per il titolare di un centro estetico la questione è più articolata.
Il primo passaggio è verificare che l’apparecchiatura sia effettivamente ammessa per l’impiego estetico previsto e conforme ai requisiti applicabili. Ma questo, da solo, non esaurisce gli aspetti legati alla sicurezza.
Quando nel centro operano dei lavoratori, entrano infatti in gioco anche gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. A quel punto non basta più sapere che il laser è conforme: occorre valutare quali rischi derivano dal suo effettivo utilizzo, individuare le misure necessarie per prevenirli o ridurli e assicurare che gli operatori siano messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza.
È lo stesso principio approfondito più in generale nel nostro precedente articolo dedicato alla sicurezza laser nei luoghi di lavoro: la sicurezza non riguarda soltanto il prodotto, ma il modo in cui quel prodotto viene inserito e utilizzato nell’organizzazione.
Quali laser possono essere utilizzati in un centro estetico?
Non tutte le apparecchiature che utilizzano una sorgente laser possono essere impiegate liberamente nell’attività di estetista.
La Legge n. 1/1990 e la normativa che disciplina le apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l’attività estetica individuano infatti le tipologie ammesse e le relative condizioni di utilizzo. Per i laser destinati all’epilazione assume particolare rilievo la Scheda tecnico-informativa n. 21b del D.M. 206/2015; per i cosiddetti soft laser destinati a trattamenti estetici a scopo rilassante, rassodante, tonificante per la cute e fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani, il riferimento è invece la Scheda tecnico-informativa n. 21a del D.M. 206/2015.
Per il titolare significa innanzitutto verificare che l’apparecchiatura acquistata sia effettivamente destinata all’impiego estetico consentito, che le sue caratteristiche corrispondano a quelle previste dalla normativa e che venga utilizzata esclusivamente per le finalità e secondo le modalità ammesse.
In questo senso, la documentazione fornita dal fabbricante assume un’importanza fondamentale. Tra queste informazioni, un dato particolarmente importante è la classe del laser. La classificazione fornisce infatti un’indicazione del grado di pericolo associato alla radiazione accessibile e consente quindi di avere un primo inquadramento della pericolosità della sorgente. Questo dato da solo, però, non descrive il rischio presente nel centro estetico. Per capire in quali condizioni possa verificarsi un’esposizione e quali misure siano necessarie, occorre considerare anche come il laser viene effettivamente utilizzato.
Dalla conformità del laser alla sicurezza del centro estetico
Quando nel centro estetico sono impiegati lavoratori, l’utilizzo del laser comporta anche ulteriori e specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dal D.lgs. 81/08, deve infatti valutare anche il rischio derivante dall’esposizione alla radiazione laser nelle effettive condizioni di impiego.
È un passaggio fondamentale, perché consente di capire non soltanto quanto possa essere pericolosa la sorgente in sé, ma soprattutto in quali condizioni possa verificarsi un’esposizione e quali misure siano necessarie per evitarla o ridurla.
La valutazione deve quindi considerare sia le caratteristiche tecniche del laser — come lunghezza d’onda, potenza o energia, modalità di emissione e classe — sia il modo in cui viene realmente utilizzato: la posizione dell’apparecchiatura, le caratteristiche del locale, le possibili riflessioni, le distanze e i tempi di esposizione, le modalità operative, la presenza di altre persone, l’accessibilità dell’area e l’efficacia delle protezioni già presenti.
In questo modo è possibile ricostruire le reali condizioni di esposizione e individuare le situazioni nelle quali i lavoratori potrebbero essere esposti alla radiazione laser.
È sulla base di questa analisi che vengono individuate le misure di sicurezza necessarie per quello specifico ambiente di lavoro: dalla corretta organizzazione del locale e della postazione alle eventuali schermature, dalla gestione e limitazione degli accessi alla segnaletica, dalle procedure di lavoro alla scelta dei dispositivi di protezione e alle modalità di manutenzione dell’apparecchiatura.
Queste misure sono finalizzate innanzitutto alla tutela dei lavoratori ma, nella pratica, contribuiscono anche a rendere più sicuro l’utilizzo del laser per il cliente sottoposto al trattamento e per le altre persone eventualmente presenti nell’area.
L’importanza di questa attività è riconosciuta dallo stesso D.lgs. 81/08, che richiede che la valutazione dei rischi derivanti dagli agenti fisici sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Chi si occupa della sicurezza laser?
Nel 2024 la norma CEI 76-17 “Profili professionali per la sicurezza laser” ha introdotto un riferimento specifico per aiutare i datori di lavoro a individuare professionisti con competenze adeguate in materia di sicurezza laser. La norma definisce due figure: l’Esperto Sicurezza Laser di grado II (ESL-II) e l’Esperto Sicurezza Laser di grado I (ESL-I).
L’ESL-II è la figura specialistica che si occupa della valutazione del rischio laser, con l’obiettivo di eliminarlo o ridurlo per quanto possibile, e individua e dimensiona le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Ma una corretta valutazione iniziale, da sola, non basta. Nel tempo possono cambiare l’apparecchiatura, il locale, le modalità di utilizzo o gli operatori; possono inoltre emergere anomalie o situazioni non previste in origine. Per questo la CEI 76-17 affianca all’ESL-II l’Esperto Sicurezza Laser di grado I, cui è affidata la gestione e la supervisione continuativa della sicurezza laser secondo le indicazioni definite a livello specialistico.
La CEI 76-17 prevede queste funzioni per le organizzazioni che utilizzano laser o prodotti laser appartenenti alle classi 1C, 1M, 2M, 3B e 4, oltre ai laser di classe 3R non destinati ai consumatori secondo la CEI EN 50689. In questi casi, ESL-I ed ESL-II devono essere formalmente incaricati dal datore di lavoro.
L’utilizzatore, cioè l’operatore estetico che impiega materialmente il laser durante il trattamento, svolge invece un ruolo diverso. Non deve necessariamente essere qualificato come ESL-I o ESL-II, a meno che non assuma anche una di queste funzioni. Deve però conoscere i rischi connessi all’apparecchiatura, le modalità corrette di utilizzo, le procedure da seguire e i dispositivi di protezione previsti. Per questo deve ricevere un’adeguata informazione, formazione e, quando necessario, addestramento, coerenti con l’attività svolta e con le misure individuate attraverso la valutazione del rischio.
I ruoli di Esperto Sicurezza Laser di I e II grado e utilizzatore restano quindi distinti, anche se in determinate organizzazioni possono essere ricoperti dalla stessa persona, purché questa possieda i requisiti previsti per ciascuna funzione.
Come può organizzarsi, quindi, un centro estetico?
Non esiste un’unica configurazione valida per tutti. La gestione della sicurezza laser deve essere organizzata in modo coerente con le caratteristiche dell’apparecchiatura, le condizioni reali di utilizzo, le competenze disponibili e la struttura del centro.
Una possibile soluzione, soprattutto nelle realtà di dimensioni contenute, è che il titolare scelga di assumere direttamente la funzione di ESL-I, completando il percorso di qualificazione previsto dalla CEI 76-17, e affidi invece l’incarico di ESL-II a un professionista esterno qualificato per l’ambito estetico.
In questo assetto, l’ESL-II interviene sul piano specialistico, occupandosi della valutazione del rischio e della definizione delle misure di prevenzione e protezione, mentre il titolare-ESL-I ne presidia l’applicazione nella gestione quotidiana del centro. Gli operatori che utilizzano materialmente il laser vengono invece adeguatamente informati, formati e, quando necessario, addestrati affinché lavorino nel rispetto delle procedure e delle misure individuate.
Qualunque sia l’organizzazione adottata, la sicurezza non si esaurisce nella scelta di un’apparecchiatura conforme e ammessa per l’uso previsto, ma richiede una corretta valutazione del rischio, competenze adeguate e una gestione delle misure di sicurezza che sia effettiva e mantenuta nel tempo.