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RENTRI: SCADENZE E OBBLIGHI

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Il decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), disciplinato dal successivo D.M. n. 59/2023.

Con quest’ultimo decreto ministeriale, inoltre, sono stati introdotti nuovi modelli dei registri di carico e scarico, alla cui tenuta sono obbligati i soggetti previsti dall’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006.

Analizziamo insieme queste recenti novità.

 

QUAL È LA FUNZIONE DEL RENTRI?

Il RENTRI è lo strumento introdotto per digitalizzare la gestione dei rifiuti, garantendone una tracciabilità più efficace e trasparente.

Il suo obiettivo principale è migliorare il controllo lungo l’intero ciclo di gestione dei rifiuti, contribuendo a prevenire illeciti ambientali e a promuovere una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

 

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RIENTRI?

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti di seguito indicati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti ad oggi non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

 

COME VA FATTA L’ISCRIZIONE AL RENTRI?

L’iscrizione può essere perfezionata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Gli strumenti di autenticazione per accedere all’area riservata all’utente sono i seguenti:

  • SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale;
  • la carta nazionale dei servizi (CNS);
  • la carta di identità elettronica (CIE).

 

QUALI INFORMAZIONI CONTIENE IL RENTRI?

Il RENTRI è articolato:

  1. in una sezione anagrafica, che riporta i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione presenti sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

 

QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI?

Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025:

• impianti di trattamento rifiuti;
• trasportatori di rifiuti;
• commercianti/intermediari di rifiuti;
• consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti;
• delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse).

 

Dal 15/06/2025 al 14/08/2025:

• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti;
• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti.

 

Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026:

• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti.

 

Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze indicate, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

 

CI SONO COSTI DA SOSTENERE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI?

A carico di ciascun iscritto è previsto il pagamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria per ogni unità locale* nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III del D.M. n. 59/2023.

*per unità locale si intende una sede operativa, amministrativa o gestionale, ubicata in un luogo coincidente o meno con la sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione.

 

LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

L’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 elenca i soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico: per tutti tali soggetti, a far data dal 13 febbraio 2025, è obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di registro!

Vi è un’unica distinzione:

  • Gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI sono tenuti alla vidimazione ed alla tenuta digitale dei nuovi modelli di registro di carico e scarico, a partire dalla data di iscrizione, nonchè alla trasmissione al RENTRI dei dati annotati sui medesimi registri, tenuti in forma digitale;
  • Gli operatori per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono tenuti all’utilizzo in formato cartaceo dei nuovi modelli di registro di carico e scarico.

 

IL REGISTRO DELL’UNITÀ LOCALE

Per ogni unità locale di operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI va tenuto e vidimato il registro in formato digitale.

Alla vidimazione si procede per il tramite del servizio delle Camere di Commercio accessibile tramite il RENTRI.

 

L’obbligo del registro digitale decorre:

  • dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

 

Scarica cliccando qui i modelli

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