In molte attività produttive — come saldatura, verniciatura, lavorazioni meccaniche o manutenzioni — possono generarsi agenti chimici pericolosi anche quando non si utilizzano direttamente sostanze o miscele classificate come tali. Tra i principali:
– fumi di saldatura, che possono contenere ossidi metallici, ozono o composti del cromo e del nichel;
– Vapori di solventi usati in verniciature o sgrassaggi;
– Polveri di legno o minerali durante la levigatura o il taglio.
Il datore di lavoro deve analizzare quali agenti vengono liberati dal processo, per quanto tempo e in quali condizioni i lavoratori vi sono esposti, verificando la presenza di aspirazioni o procedure di controllo. La valutazione può essere condotta con modelli semiquantitativi come MoVaRisCh o, nei casi più complessi, con misurazioni ambientali confrontate con i valori limite dell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08.
Oltre ai rischi chimici generali, il datore di lavoro deve considerare la possibile presenza di sostanze mutagene, teratogene o cancerogene (CMR). La valutazione deve prevedere:
• Identificazione delle sostanze coinvolte (Allegato XLII del D.Lgs. 81/08);
• Stima dell’esposizione e confronto con i valori limite;
• Sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti (art. 229);
• Tenuta del registro degli esposti (art. 243), per garantire tracciabilità e tutela nel tempo.
La gerarchia delle misure di prevenzione prevista dall’art. 224 del D.Lgs. 81/08 si applica a prescindere dalla presenza di sostanze CMR. Essa stabilisce che si debba intervenire prioritariamente alla fonte del rischio, adottando misure tecniche e organizzative, e solo in ultima istanza ricorrere ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Le principali misure comprendono:
1. Sostituzione di materiali e processi con alternative meno pericolose, ove tecnicamente possibile;
2. Confinamento o separazione fisica delle operazioni che generano emissioni nocive;
3. Ventilazione e aspirazione localizzata, dimensionate in base alla tipologia di emissione (es. bracci aspiranti, cabine, cappe);
4. Manutenzione periodica degli impianti di aspirazione e dei sistemi di abbattimento;
5. Formazione e informazione specifica dei lavoratori (art. 227), inclusa la gestione delle emergenze chimiche;
6. Uso di DPI adeguati, come maschere con filtri A2P3 o P3, guanti resistenti a solventi o oli, occhiali e indumenti protettivi conformi alle norme UNI EN 136/140/143/149.
Il rischio chimico è spesso invisibile ma reale. Anche senza uso intenzionale di sostanze pericolose, i residui delle lavorazioni possono essere nocivi. Il rischio chimico si gestisce con metodo: monitoraggio costante, controllo rigoroso e consapevolezza operativa sono le vere garanzie di salute e conformità.