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SICUREZZA NELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI LASER NEI LUOGHI DI LAVORO: DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA GESTIONE QUOTIDIANA

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L’impiego di laser e prodotti laser è ormai trasversale a numerosi settori: industria, ricerca, telecomunicazioni, sanità, estetica e applicazioni civili. La stessa tecnologia che consente di concentrare e trasferire energia con estrema precisione può tuttavia determinare esposizioni pericolose, soprattutto per l’occhio e la cute, oltre a rischi collaterali legati, ad esempio, a incendio, componenti elettriche, sostanze impiegate nel processo o fumi generati dall’interazione del fascio con il bersaglio. Anche l’INAIL, nelle linee guida dedicate, richiama la crescente diffusione delle sorgenti laser nei vari comparti produttivi e la necessità di non sottovalutarne i rischi, che dipendono dalle caratteristiche dell’emissione e dalle concrete condizioni di esposizione.

Nei luoghi di lavoro, la gestione di questi rischi non può quindi arrestarsi alla conformità dell’apparecchiatura o alla sua classificazione. La sorgente deve essere considerata nel contesto reale in cui viene installata e utilizzata, valutando il rischio per i lavoratori, individuando le necessarie misure di prevenzione e protezione e assicurandone nel tempo l’effettiva applicazione e adeguatezza.

È lungo questa continuità, dalla valutazione specialistica del rischio al presidio quotidiano delle condizioni di sicurezza, che si sviluppa il percorso di questo articolo.

 

LE PROPRIETÀ FISICHE ALLA BASE DEL PERICOLO LASER

 

LASER è l’acronimo di “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Secondo la terminologia della CEI EN 60825-1, il laser è un dispositivo in grado di produrre o amplificare una radiazione elettromagnetica, nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 180 nm e 1 mm, essenzialmente mediante il fenomeno dell’emissione stimolata controllata.

La radiazione laser presenta specifiche caratteristiche che la distinguono dalle sorgenti ottiche convenzionali. Può essere caratterizzata da elevata direzionalità, elevato grado di coerenza e, frequentemente, da una banda spettrale relativamente stretta. Queste caratteristiche consentono di ottenere fasci fortemente direzionati e, in determinate condizioni, di concentrare elevate quantità di potenza o energia su superfici molto ridotte.

Sono proprio queste proprietà, che rendono il laser particolarmente efficace nelle diverse applicazioni tecnologiche, a determinarne anche la sua potenziale pericolosità. Quando la radiazione interagisce con un tessuto biologico, parte dell’energia può essere assorbita e determinare effetti la cui natura e gravità dipendono dalle caratteristiche dell’emissione e dalle modalità di esposizione.

Il pericolo non è quindi riconducibile a un unico parametro. Tra i principali fattori da considerare rientrano la lunghezza d’onda, la potenza o l’energia emessa, la durata dell’esposizione, il regime di emissione (continuo o impulsato), le caratteristiche geometriche del fascio e l’eventuale focalizzazione della radiazione. I principali tessuti “bersaglio” sono l’occhio e la cute; ed è proprio l’occhio ad assumere particolare rilievo perché, in determinate regioni spettrali, il sistema ottico oculare può focalizzare la radiazione sulla retina.

Agli effetti diretti della radiazione possono, inoltre, associarsi rischi indiretti o collaterali, la cui natura dipende dalla tecnologia e dal processo in cui il laser è impiegato. Possono assumere rilievo, ad esempio, il rischio di incendio, il rischio elettrico, la produzione di fumi o contaminanti conseguente all’interazione del fascio con il materiale e altri pericoli connessi ai componenti o agli apparati ausiliari del sistema.

Per inquadrare il pericolo associato ai prodotti laser, la CEI EN 60825-1 ne definisce un sistema di classificazione in funzione del grado di pericolo da radiazione ottica, sulla base dei livelli di emissione accessibile, e stabilisce specifici requisiti di sicurezza e di informazione applicabili al prodotto. La classe attribuita fornisce quindi un’indicazione essenziale sul potenziale pericolo associato alla radiazione accessibile e sulle conseguenti esigenze di controllo.

Questo riferimento, tuttavia, opera sul piano della sicurezza del prodotto e non esaurisce la valutazione delle condizioni nelle quali il laser viene concretamente impiegato. Quando l’apparecchiatura è inserita in un’attività lavorativa, occorre infatti considerare un ulteriore livello di analisi, riferito al contesto di installazione, alle modalità di utilizzo e alle condizioni nelle quali può verificarsi l’esposizione dei lavoratori.

 

LA SICUREZZA NON SI FERMA ALLA CONFORMITÀ DELL’APPARECCHIATURA

 

Quando un prodotto laser viene utilizzato in un’attività lavorativa, la sicurezza non può essere valutata considerando soltanto le caratteristiche dell’apparecchiatura. La conformità del prodotto costituisce infatti il primo livello di tutela: il fabbricante deve rispettare i requisiti applicabili e fornire le informazioni necessarie per il corretto impiego, tra cui classificazione, caratteristiche tecniche, dispositivi di sicurezza, avvertenze e istruzioni d’uso.

Questi elementi, tuttavia, descrivono il prodotto e le condizioni previste per il suo utilizzo, ma non sono sufficienti a rappresentare le effettive condizioni di impiego nello specifico ambiente di lavoro. Il rischio dipende anche da come la sorgente viene installata e impiegata, dalla configurazione degli spazi e delle postazioni, dall’accessibilità delle aree interessate, dalla presenza di altre persone, dalle possibili riflessioni e, più in generale, dalle concrete condizioni nelle quali può verificarsi un’esposizione.

La stessa apparecchiatura può quindi determinare condizioni di rischio differenti in contesti lavorativi diversi. Alla conformità del prodotto deve perciò affiancarsi una valutazione riferita alle effettive condizioni di impiego, finalizzata a individuare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.

È su questo livello, relativo all’impiego della sorgente nel luogo di lavoro, che intervengono gli obblighi di valutazione e prevenzione previsti dal D.lgs. 81/08.

 

DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA CONFORMITÀ DEL LUOGO DI LAVORO

 

Il punto di partenza è l’art. 17 del D.lgs. 81/08, che individua tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La titolarità di questo obbligo rimane quindi in capo al datore di lavoro anche quando, per affrontare rischi che richiedono competenze specialistiche, egli si avvalga del supporto di professionisti qualificati.

Nel caso delle sorgenti laser, la disciplina specifica è contenuta nel Titolo VIII, Capo V, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Il datore di lavoro deve quindi valutare il rischio connesso all’effettivo utilizzo della sorgente nel proprio ambiente di lavoro e verificare se, nelle condizioni concretamente presenti, i lavoratori possano essere esposti a livelli di radiazione tali da richiedere specifiche misure di prevenzione e protezione.

Per gli agenti fisici, l’art. 181 stabilisce che la valutazione sia programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”. La valutazione deve inoltre essere aggiornata quando intervengano mutamenti che possano renderla obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione.

L’art. 216 entra poi nel merito delle Radiazioni Ottiche Artificiali e stabilisce che il datore di lavoro debba valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare i livelli di radiazione ottica ai quali i lavoratori possono essere esposti. La norma definisce inoltre in modo puntuale i contenuti della valutazione, che deve tenere conto delle informazioni messe a disposizione dal fabbricante dell’attrezzatura e considerare, oltre al livello di esposizione, la gamma di lunghezze d’onda, la durata dell’esposizione, i Valori Limite di Esposizione (VLE), l’eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili, le possibili interazioni con sostanze fotosensibilizzanti, qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco, la presenza di sorgenti multiple, la classificazione dei laser secondo la pertinente norma IEC e le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria.

Dalla valutazione devono poi conseguire le misure di prevenzione e protezione appropriate. In particolare, qualora emerga la possibilità di superamento dei VLE, l’art. 217 impone al datore di lavoro di definire e attuare un programma di misure tecniche e organizzative finalizzate a evitarne il superamento, intervenendo, secondo il caso, sui metodi di lavoro, sulle attrezzature, sulle schermature e sugli altri sistemi di protezione, sulla manutenzione, sulla configurazione dei luoghi e delle postazioni, sulla durata e sul livello dell’esposizione.

In sintesi, il D.lgs. 81/08 richiede al datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni laser nelle effettive condizioni di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche della sorgente, dei possibili scenari di esposizione e degli ulteriori fattori previsti dalla normativa. Sulla base dei risultati della valutazione devono quindi essere individuate e adottate le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori.

Rimane però una questione decisiva: quali requisiti professionali e competenze deve possedere il “personale qualificato” con le “specifiche conoscenze” richieste dall’art. 181 per effettuare una valutazione tecnicamente adeguata del rischio derivante dall’esposizione alla radiazione laser e supportare il datore di lavoro nelle conseguenti scelte di prevenzione?

 

DAL PERSONALE QUALIFICATO ALL’ESL-II: IL RUOLO DELLA CEI 76-17

 

Il D.lgs. 81/08 richiede che la valutazione dei rischi derivanti dagli agenti fisici sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia. Il decreto, tuttavia, non individua per l’esposizione alla radiazione laser uno specifico profilo professionale né definisce puntualmente le competenze necessarie per svolgere questa attività.

È in questo quadro che si inserisce la CEI 76-17 “Profili professionali per la sicurezza laser”, pubblicata nel novembre 2024. La norma tecnica nasce con l’obiettivo di supportare il datore di lavoro nell’individuazione di un professionista esperto in grado di coadiuvarlo ad ottemperare a tutti gli obblighi legislativi connessi alla sicurezza laser nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.

A questo scopo, la CEI 76-17 definisce i profili professionali coinvolti nella sicurezza delle persone nelle attività che utilizzano laser o prodotti laser, specificandone conoscenze, abilità, responsabilità e livelli di autonomia. Più precisamente, individua due profili distinti: l’Esperto Sicurezza Laser di grado II (ESL-II) e l’Esperto Sicurezza Laser di grado I (ESL-I). Nell’assetto delineato dalla CEI 76-17, la presenza di entrambi è necessaria nelle organizzazioni che impiegano laser o prodotti laser delle classi 1C, 1M, 2M, 3B e 4 e laser di classe 3R che non rientrano tra i prodotti “consumer” secondo la CEI EN 50689.

L’ESL-II è il professionista cui la norma attribuisce le attività tecnico-specialistiche connesse alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione alla radiazione laser, con l’obiettivo di eliminarlo o ridurlo per quanto possibile. Rientrano inoltre nelle sue competenze la scelta e il dimensionamento delle adeguate misure di prevenzione e protezione e, quando ritenuto necessario, la verifica della classe di un laser o di un prodotto laser. La CEI 76-17 distingue, inoltre, due diversi ambiti di specializzazione dell’ESL-II: uno riferito alle attività industriali, di ricerca, telecomunicazioni e applicazioni civili e ambientali; l’altro dedicato agli ambiti sanitario, estetico e veterinario.

L’ESL-II viene formalmente incaricato dal datore di lavoro mediante atto scritto, controfirmato dallo stesso professionista per accettazione. In funzione del numero di laser o prodotti laser presenti, delle caratteristiche dell’attività e della complessità organizzativa, il ruolo può essere ricoperto sia da un professionista interno sia da un professionista esterno all’organizzazione.

Le conoscenze, le abilità e le responsabilità che la CEI 76-17 associa al profilo ESL-II si acquisiscono attraverso uno specifico percorso di qualificazione definito dalla stessa norma, che prevede 40 o 48 ore di formazione, in funzione dell’ambito di specializzazione, lo svolgimento di sei mesi di attività pratico-operativa e, al termine, il rilascio dell’attestazione finale da parte del Responsabile Scientifico del percorso formativo.

Il completamento dell’intero percorso consente di conseguire la qualifica di ESL-II e di soddisfare, secondo la CEI 76-17, il requisito di “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia” richiamato dall’art. 181 del D.lgs. 81/08. La norma colma così il vuoto lasciato dal decreto, definendo in modo puntuale conoscenze, abilità, responsabilità, autonomia e percorso di qualificazione necessari per svolgere la valutazione specialistica del rischio connesso all’esposizione alla radiazione laser.

 

UNA VALUTAZIONE CORRETTA NON BASTA: IL PRESIDIO QUOTIDIANO DELL’ESL-I

 

La valutazione specialistica effettuata dall’ESL-II consente quindi di caratterizzare la sorgente, valutare il rischio da esposizione alla radiazione laser e individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Da sola, però, non garantisce che tali condizioni di sicurezza vengano effettivamente mantenute nel tempo. Le apparecchiature possono essere sostituite o modificate, possono cambiare le condizioni di installazione e le modalità di utilizzo, deteriorarsi DPI e DPC, variare gli ambienti di lavoro o emergere anomalie, comportamenti e situazioni non previste in sede di valutazione.

Per questo, nel sistema delineato dalla CEI 76-17, alla funzione specialistica dell’ESL-II si affianca quella dell’Esperto Sicurezza Laser di grado I (ESL-I), cui è affidato il presidio continuativo della sicurezza laser all’interno dell’organizzazione.

Più precisamente, l’ESL-I è il professionista che gestisce e supervisiona in modo continuativo la sicurezza laser all’interno dell’organizzazione, secondo le indicazioni fornite al datore di lavoro dall’ESL-II, per garantire e mantenere l’uso sicuro dei laser e dei prodotti laser utilizzati.

Anche l’ESL-I viene formalmente incaricato dal datore di lavoro mediante atto scritto, controfirmato dallo stesso professionista per accettazione. In funzione del numero di laser o prodotti laser presenti, delle caratteristiche dell’attività e della complessità organizzativa, il ruolo può essere ricoperto sia da un professionista interno sia da un professionista esterno all’organizzazione.

Le conoscenze, le abilità e le responsabilità che la CEI 76-17 associa al profilo ESL-I si acquisiscono attraverso uno specifico percorso di qualificazione definito dalla stessa norma, che prevede 20 ore di formazione, lo svolgimento di tre mesi di attività pratico-operativa e, al termine, il rilascio dell’attestazione finale da parte del Responsabile Scientifico del percorso formativo.

 

L’UTILIZZATORE DEVE ESSERE UN ESPERTO SICUREZZA LASER DI GRADO I O II?

 

L’utilizzatore è la persona che impiega materialmente il laser o il prodotto laser nell’ambito della propria attività lavorativa. Il suo ruolo è quindi diverso da quello dell’ESL-I e dell’ESL-II: non è chiamato a effettuare la valutazione specialistica del rischio né a presidiare, in quanto tale, l’intero sistema di sicurezza laser dell’organizzazione.

L’utilizzatore deve però essere messo nelle condizioni di operare in sicurezza. Deve quindi ricevere un’adeguata informazione, formazione e addestramento coerenti con l’attività svolta, con le caratteristiche dell’apparecchiatura e con le misure individuate a seguito della valutazione del rischio. In concreto, deve conoscere i pericoli connessi all’impiego della sorgente, le corrette modalità d’uso, le procedure da rispettare, i dispositivi di protezione da utilizzare e i comportamenti da adottare nelle condizioni ordinarie e in caso di anomalia.

In questo quadro, i tre ruoli restano distinti: l’ESL-II opera sul piano della valutazione specialistica e della definizione delle misure di sicurezza; l’ESL-I ne presidia nel tempo l’applicazione e il mantenimento; l’utilizzatore applica concretamente, durante l’uso dell’apparecchiatura, le procedure e le misure previste.

I tre diversi ruoli possono comunque essere ricoperti dalla stessa persona. Ciò può accadere soprattutto nelle organizzazioni di dimensioni contenute, nelle quali un medesimo professionista può svolgere contemporaneamente il ruolo di ESL-II, ESL-I e utilizzatore.

Ciò che conta è mantenere chiaramente distinti i diversi compiti e assicurare, per ciascuna funzione svolta, il possesso dei requisiti formativi previsti.

 

CONCLUSIONE

 

La conformità dell’apparecchiatura non esaurisce dunque gli obblighi di tutela del datore di lavoro. Una volta inserita la sorgente nell’attività lavorativa, è necessario valutare il rischio derivante dall’esposizione alla radiazione laser nelle effettive condizioni di impiego.

La rilevanza di questa attività trova conferma nel D.lgs. 81/08, che richiede che la valutazione dei rischi derivanti dagli agenti fisici sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia. Nel campo della sicurezza laser, la CEI 76-17 individua il profilo professionale di riferimento e definisce anche le figure chiamate a garantire nel tempo l’applicazione delle misure di sicurezza.

Per il datore di lavoro, quindi, la tutela dei lavoratori passa innanzitutto da una valutazione tecnicamente adeguata, affidata a un professionista effettivamente qualificato, e prosegue attraverso un’organizzazione capace di trasformarne gli esiti in misure concretamente applicate e presidiate nel tempo.

È questo approccio, continuo e consapevole, che consente di utilizzare le tecnologie laser tutelando concretamente la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Riferimenti normativi, tecnici e bibliografici

 

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 aprile 2006 – Radiazioni ottiche artificiali.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII, Capi I e V, e Allegato XXXVII.

CEI EN 60825-1:2019-07 e s.m.i., Sicurezza dei prodotti laser – Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti.

CEI 76-17:2024, Profili professionali per la sicurezza laser.

Coordinamento Tecnico Regioni/Province autonome – INAIL – ISS, Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici, Parte 6 – ROA, 2022.

INAIL, Sicurezza laser. Rischi e prevenzione, 2024.

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