Con la circolare n. 2668 del 18 marzo 2025, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni interessanti profili con riferimento alle macchine costruite ed immesse sul mercato prima dell’emanazione della Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita in Italia con il d.P.R. n. 459/1996, pronunciandosi:
− sulla conformità di tali macchine;
− sulla redazione del relativo libretto di uso e manutenzione.
Tale Direttiva, come risaputo, prevedeva che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 fossero obbligatoriamente dotate di marcatura CE.
Solo dalla presenza di tale marcatura, infatti, si poteva presumere il rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui le stesse erano destinate.
Tale fonte normativa, tuttavia, è stata integralmente sostituita dalla successiva Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Da tale successione di atti ne è derivata una importante conseguenza: la conformità delle macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 è regolata esclusivamente dal D.lgs. n. 81/2008, che a tal proposito stabilisce all’art. 70 che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
Tale previsione impone dunque al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008, di valutare i requisiti di sicurezza delle macchine immesse sul mercato antecedentemente alla data del 21 settembre 1996 con riferimento ai requisiti elencati nell’Allegato V del Testo Unico.
A tal fine il datore di lavoro può certamente avvalersi della professionalità di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’attrezzatura utilizzata ai richiamati requisiti di legge.
L’Ispettorato, a tal proposito, ha evidenziato come, non essendo previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di ricorrere ad un tecnico abilitato per verificare la conformità delle proprie attrezzature ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs. n. 81/2008, “la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
Sempre con riferimento a tali macchine, premesso che per esse non è obbligatoria la redazione del libretto di uso e manutenzione ad opera del costruttore (tale obbligo è stato introdotto a seguito dell’emanazione della successiva Direttiva macchine 2006/42/CE), l’Ispettorato ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a predisporre “schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori” in ottemperanza a quanto previsto al punto 9.2 dell’allegato V.